Protezione dei dati personali

GDPR: accountability (art. 5), registro dei trattamenti, sicurezza, violazioni dei dati e DPIA

Registro dei trattamenti (art. 30), misure dell'articolo 32, violazioni (artt. 33-34) e richieste degli interessati, con le evidenze per il Garante.

Il Regolamento generale sulla protezione dei dati chiede a titolari e responsabili non solo di rispettare le regole, ma di essere in grado di dimostrarlo: è il principio di responsabilizzazione (accountability). In Italia si affianca al Codice in materia di protezione dei dati personali, adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e l'autorità di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali.

A chi si applica

  • Titolari e responsabili che trattano dati personali nell'ambito di uno stabilimento nell'Unione, di qualsiasi dimensione e settore.
  • Organizzazioni fuori dall'Unione che offrono beni o servizi a persone nell'Unione o ne monitorano il comportamento.
  • Fornitori che trattano dati per conto dei clienti, come responsabili del trattamento.

Cosa chiede

  1. 01

    Principi e accountability

    Liceità, minimizzazione, limitazione della conservazione e capacità di dimostrare il rispetto dei principi (art. 5).

  2. 02

    Registro dei trattamenti

    Finalità, categorie di dati e interessati, destinatari, trasferimenti, tempi di conservazione e misure di sicurezza (art. 30).

  3. 03

    Sicurezza del trattamento

    Misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, verificate regolarmente (art. 32).

  4. 04

    Violazioni dei dati

    Notifica al Garante entro 72 ore se c'è un rischio, comunicazione agli interessati se il rischio è elevato, documentazione di ogni violazione (artt. 33 e 34).

  5. 05

    Valutazione d'impatto

    DPIA per i trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone (art. 35).

  6. 06

    Diritti e responsabili

    Risposta alle richieste degli interessati entro un mese, contratti con i responsabili (art. 28) e garanzie per i trasferimenti extra UE.

Calendario

  1. 24 maggio 2016Entrata in vigore del regolamento.
  2. 25 maggio 2018Applicazione in tutta l'Unione.
  3. 19 settembre 2018Entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018 che adegua il Codice privacy.

EVIDEVO

Come EVIDEVO gestisce controlli ed evidenze per GDPR

Registro dei trattamenti collegato

Ogni trattamento è collegato a sistemi, fornitori, misure di sicurezza e responsabile, con la data dell'ultima revisione.

Misure dell'articolo 32 condivise

Le misure di sicurezza sono gli stessi controlli usati per ISO/IEC 27001 e NIS2, con le stesse evidenze.

Violazioni e termine delle 72 ore

In Incidenti e notifiche ogni violazione registra il conteggio delle 72 ore, le decisioni prese e la documentazione richiesta dall'articolo 33, anche quando non si notifica.

DPIA e richieste degli interessati

Valutazioni d'impatto e richieste degli interessati con scadenza, responsabile e storico delle risposte.

Dati puramente a scopo illustrativo e non reali

Cosa si esporta

  • Registro delle attività di trattamento
  • Registro delle violazioni dei dati personali
  • Evidenze delle misure di sicurezza e DPIA per trattamento

Come si stabilisce se GDPR si applica

Settore, dimensione e servizi decidono il perimetro. La valutazione di partenza lo individua e indica le priorità.

Valutazione di partenza

Una presentazione di trenta minuti sul perimetro dell'organizzazione.

Si parte dalle norme da rispettare e da come il lavoro è organizzato oggi. In trenta minuti si vede EVIDEVO applicato a quel contesto.